Un aspetto molto dibattuto in dottrina riguarda se la responsabilità del mediatore si configuri solo solo se omette di comunicare le circostanze a lui concretamente note, ovvero se egli debba essere considerato responsabile anche nell’ipotesi in cui non abbia informato i contraenti delle circostanze che avrebbe dovuto e potuto conoscere nel svolgere la sua attività mediatrice con l’ordinaria diligenza. La soluzione prospettata più recentemente conviene in questo ultimo aspetto, vale a dire che si considera responsabile il mediatore che abbia taciuto nel comunicare non solo le circostanze a lui note, ma anche quelle a lui facilmente conoscibili utilizzando la diligenza professionale che il ruolo di agente immobiliare gli impone. Ne consegue che il criterio della media diligenza professionale che ispira la condotta del mediatore, con riferimento al proprio dovere di informazione nei confronti delle parti contraenti, ai sensi dell’articolo 1759 codice civile, comporta in senso positivo l’obbligo per l’agenzia immobiliare di fornire al promittente acquirente ogni informazione conosciuta o facilmente conoscibile nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. La Corte di Cassazione sez. III, nella sentenza del 11/12/2023,, n.34503, ha statuito che questo obbligo deve essere letto in coordinazione con gli art. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla LEGGE N.39 DEL 1989 che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, subordinandone l’esercizio dell’attività alla frequenza di un corso e al sostenimento del relativo esame, al cui superamento deve conseguire l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2), condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso. Qualora, pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare, oltre a una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, l’inesigibilità del suo compenso.
Il risarcimento dei danni
La
responsabilità del mediatore per violazione del dettato di cui all’art. 1759
cc, secondo la dottrina prevalente e giurisprudenza costante, ha natura di
responsabilità contrattuale. L’intermediario inadempiente,
quindi, è tenuto a risarcire il danno cagionato al contraente che abbia
ricevuto informazioni mendaci, ovvero non le abbia proprio ricevute, secondo il
disposto degli artt. 1218ss cc.
Dal momento che la conclusione dell’affare non è prevista dall’art. 1759cc come
condizione necessaria per la costituzione della responsabilità, il contratto
tra acquirente e mediatore si intende perfezionato, quindi esistente, dal
momento che quest’ultimo abbia messo in relazione l’acquirente e la parte
venditrice, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla
conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cassazione civile, sez. III, 09/12/2014, n.
25851). Al riguardo, va posto in rilievo che, in tema di prova
dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito
dall’avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. II,
19/04/2022, n.12438). In ogni caso, l’ avvenuta conclusione o meno
dell’affare riveste un importante ruolo in merito alla determinazione del
quantum dell’obbligazione risarcitoria del mediatore responsabile. Nel caso in cui l’affare venga concluso,
infatti, ai sensi degli artt. 1223ss cc., il contraente non informato potrà
pretendere dal mediatore l’intero danno derivatogli dalla definizione
dell’affare, sia per
quanto concerne il danno emergente che per quanto concerne il lucro cessante.
Nel diverso caso in cui l’affare non trovi conclusione, invece, si profila un
risarcimento di norma qualificato come “interesse negativo” cioè limitato alle
spese affrontate e al guadagno non conseguito per il tempo perso nel corso
delle trattative.
OTTIMO VIDEO
RispondiEliminaGRAZIE X LA PREZIOSA INFORMAZIONE
RispondiEliminaLE AGENZIE RISPONDONO ANCHE SE MOLTI CLIENTI IGNORANO
RispondiEliminaPochi conoscono queste SENTENZE grazie X averle messe in RETE!!!
RispondiEliminaE'meglio che la gente conosca gli obblighi delle AGENZIE che marciano sulla ignoranza dei clienti
RispondiEliminaFATE GIRARE CHE LA GENTE CONOSCA COME DIFENDERSI DA AGENZIE DISONESTE
RispondiEliminaIN ITALIA MANCA TOTALMENTE IL CONTROLLO SULLE AGENZIE:ASSURDO!!
RispondiEliminaCOMPLIMENTI X LO OTTIMO VIDEO
RispondiEliminaCOMPLIMENTI PER LA CHIAREZZA
RispondiEliminaLEGGERE LEGGERE LEGGERE carissima Sky House immobiliare -Torino
RispondiEliminaOTTIMO POST
RispondiEliminaMI PIACE
RispondiEliminaOTTIMO. PIST
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RispondiEliminaOTTIMO
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RispondiEliminaMOMTO BEN ARTICOLATO E SPIEGATO
RispondiEliminaOTTIMO POST
RispondiEliminaOTTIMO
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RispondiEliminaIL PROFESSIONISTA E' RESPONSABILE X IL SUO OPERATO!!!!
RispondiEliminaAPPLICARE NORMATIVA A TUTELA CLIENTE AGENZIE IMM.RI
RispondiEliminaLE REGOLE ESISTONO APPLICARLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RispondiEliminaLE LEGGI CI SONO MA NON SONO APPLICATE E LE AGENZIE FANNO QUELLO CHE GLI PARE
RispondiEliminaLEGGERE CON ATTENZIONE SKY HOUSE IMMOBILIARE TORINO
RispondiEliminaDedicato a SKY HOUSE IMMOBILIARE SRL TORINO, via Mercanti 11.
RispondiEliminaSKY HOUSE SRL TORINO LEGGERE LEGGERE...
RispondiEliminaSKY HOUSE TORINO IMPARARE A MEMORIA ED APPLICARE!!!!
RispondiEliminaSKY HOUSE SKY HOUSE... LE AGENZIE RISPONDONO ANCHE SE MOLTI CLIENTI IGNORANO
RispondiEliminaPRIMA IL VS. PROTETTO SGOMBERA MEGLIO E' PER VOI CAPITO....
RispondiEliminaSKY HOUSE SKY HOUSE SKYHOUSE TORINO VIA MERCANTI 11 EVITARE ZONA
RispondiEliminaVS RESPONSABILITA SKY HOUSE TORINO
RispondiEliminadedicato a SKY HOUSE IMMOBILIARE TORINO via MERCANTI 11
RispondiEliminaSKY HOUSE IMMOBILIARE TORINO SRL IMPARATELO A MEMORIA
RispondiEliminaLE EPRSONE DEBBONO SAPERE X DIFENDERSI DA QUESTE AGENZIE TRUFFATRICI E SENZA SCRUPOLI, SICURE DELLA LORO IMPUNITA'!!!!
RispondiEliminaNON. DIMENTICARE. SKY HOUSE. IMM.RE. TORINO
RispondiEliminaFATE GIRARE CHE LA GENTE CONOSCA COME DIFENDERSI DA AGENZIE DISONESTE vero SKY HOUSE TORINO
RispondiEliminaSKY HOUSE TORINO LEGGERE LEGGERE LEGGERE E NON DIMENTICAti!!!
RispondiEliminaLA LEGGE E'CHIARA CARA SKY HOUSEIMMOBILIARE TORINO
RispondiEliminaSKY HOUSE IMMOBILIARE D & R NON DIMENTICATELO!!!! LA LEGGE E'CHIARA CARA SKY HOUSEIMMOBILIARE TORINO
RispondiEliminaNON LA FARETE FRANCA LA GIUSTIZIA ARRIVERA' ANCHE PER SKY HOUSE IMMOBILIARE TORINO!!!!
RispondiEliminaSKY HOUSE IMMOBILIARE TORINO . : imparare imparare a memoria
RispondiEliminaSKY HOUSE LEGGERE LEGGERE LEGGERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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